Dopo esser stato per anni al centro di polemiche, il criterio del massimo ribasso per le gare pubbliche viene finalmente sostituito da quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: andiamo a scoprire cosa comporta questa modifica.
Per una volta, la politica sembra aver intrapreso una strada che mette (quasi) tutti d’accordo.
Succede nel settore degli appalti pubblici in Italia, uno dei principali volani dell’economia del nostro Paese (con un giro d’affari da 100 miliardi di euro all'anno e un impatto sul Pil nazionale pari al 18 per cento del totale), e nello specifico con la legge delega che è stata votata in via definitiva dal Senato il 14 gennaio 2016, che dà il via all'iter concreto per la riforma di bandi e gare pubblici.
La nuova normativa, infatti, ha introdotto una serie di novità importanti e dei veri e propri giri di vite, come anticipato già nel corso di questi mesi anche dagli esperti di Appaltitalia, che dovrebbero garantire la svolta anche su un punto particolarmente discusso degli appalti pubblici, il problema dell'asta al ribasso.
Massimo ribasso appalti pubblici 2016 (info e dettagli)
Lo scenario attuale. Il settore degli appalti in Italia presenta una serie purtroppo ampia di criticità, a partire ovviamente dalla presenza di meccanismi poco leciti o addirittura illegali: non a caso, al centro della riforma ci sono tre parole chiave come efficienza, semplificazione e soprattutto trasparenza, che significano anche lotta alla corruzione, attraverso il rafforzamento del ruolo e dei poteri dell’Authority Anti-corruzione.
Più nel dettaglio, però, nel corso di questi anni le associazioni di imprese si sono lamentate del ricorso, spesso indiscriminato, all'aggiudicazione di una gara sulla base del criterio del massimo ribasso.
Parliamo, come denuncia l’Associazione Nazionale dei Costruttori, di appalti che sono stati aggiudicati anche con un ribasso del 60 per cento rispetto alle somme originariamente messe a base d’asta dall'amministrazione pubblica.
Cosa comporta. Per la stazione appaltante, questo meccanismo produce un vantaggio abbastanza lampante, perché consente di assegnare lavori e forniture a cifre molto inferiori a quelle proposte; tuttavia, continuano i rappresentanti dell’Ance, il risparmio che si ottiene in questi casi è puramente apparente, perché comporta la rinuncia ad altri fattori importanti.
Ad esempio, se per il rifacimento di una strada il prezzo originario è 100 e l’impresa si propone di farlo a 40, si può facilmente immaginare che si renderanno necessari dei “sacrifici” per rientrare nei costi: o l’azienda sceglie di non guadagnare dal lavoro, oppure risparmierà sulla qualità dei materiali o, peggio ancora, sui lavoratori e sulla loro sicurezza, attraverso pratiche (come assunzioni in nero e la catena di subappalti) che consentono di aggirare la legislazione finora vigente, che impone di non sottoporre a ribasso i costi sulla sicurezza e sui compensi spettanti ai lavoratori.
Insomma, dice l’Ance, il massimo ribasso è dannoso perché con questo criterio non si riesce ad assicurare sempre la qualità nella realizzazione delle opere, non c’è certezza nel completamento dei lavori e, inoltre, il costo sociale è elevatissimo.
Legge 2016 offerta economicamente più vantaggiosa, cosa cambia?
Cosa cambia. Con la Riforma, però, tutto questo potrebbe essere finalmente superato: il nuovo testo, infatti, prevede la sostituzione di questo criterio con quello, di più ampio respiro, dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con questa nuova regola, le stazioni appaltanti valuteranno le proposte delle ditte partecipanti alle gare di appalto sulla base del miglior rapporto tra prezzo e qualità del progetto, laddove il principio della qualità assume un nuovo e più importante valore, che supera dunque quello meramente economico e valorizza invece le prestazioni e un’ampia serie di fattori che dovrebbero dare maggiori garanzie anche alla stessa amministrazione pubblica.
Come si legge nel testo definitivo, il ricorso al massimo ribasso non potrà essere mai più utilizzato per le opere di nuova realizzazione, per i servizi di ingegneria e architettura e per le gare ad alta intensità di manodopera, ed è consentito solo con motivazione e nei contratti sotto soglia comunitaria relativi a lavori ripetitivi e senza complessità tecniche.
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